CONSIDERAZIONI INIZIALI PACCHETTO MOBILITA’ LEGGE 249 DEL 31/07/2020
11) Al fine di garantire un’esecuzione efficace, è essenziale che le autorità competenti siano in grado di verificare, nel corso dei controlli su strada, la debita osservanza dei periodi di guida e di riposo nel giorno in cui è effettuato il controllo e nei 56 giorni precedenti.
Atti legislativi presenti nel pacchetto mobilità
REGOLAMENTO (UE) 2020/1054 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 luglio 2020
che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi
DOPO 31 DICEMBRE 2024
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 561/2006 è così modificato:
…..
15) all’articolo 16, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2, per un periodo minimo che comprende il giorno del controllo e i 56 giorni precedenti; tali indicazioni sono aggiornate ad intervalli regolari di un mese al massimo;»;
PRIMA E FINO AL 31 DICEMBRE 2024
articolo 16 punto 3 lettera a) del 561/2006:
Il registro di servizio:
- contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2, per un periodo che comprende almeno i 28 giorni precedenti; tali indicazioni sono aggiornate ad intervalli regolari di un mese al massimo;
DOPO IL 31 DICEMBRE 2024
Articolo 2
Il regolamento (UE) n. 165/2014 è così modificato:
….
12) l’articolo 36 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
- i) il punto i) è sostituito dal seguente:
«i) i fogli di registrazione del giorno in corso e dei 56 giorni precedenti;»
- ii) il punto iii) è sostituito dal seguente:
«iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti.»;
- b) al paragrafo 2, il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti;».
PRIMA E FINO AL 31 DICEMBRE 2024
Articolo 36
Registrazioni che devono essere in possesso del conducente
- Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo analogico, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:
- i) i fogli di registrazione del giorno in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei 28 giorni precedenti;
- ii) la carta del conducente, se la possiede; e
iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nel giorno in corso e nei 28 giorni precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006.
- Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo digitale, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:
- i) la sua carta di conducente;
- ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei 28 giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006;
iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii) nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un tachigrafo analogico.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia, l’articolo 1, punto 15), e l’articolo 2, punto 12), si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2024.
Fatte queste premesse e la dovuta chiarezza su quello che prevede la normativa vigente vediamo ora quali sono gli obblighi in merito allo scarico dei dati tachigrafici relative alle carte conducenti e memoria di massa del tachigrafo (unità di bordo)
REGOLAMENTO (UE) N. 581/2010 DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 2010
sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente
considerando quanto segue:
- Il trasferimento periodico dei dati registrati sulle unità elettroniche di bordo e sulle carte del conducente è necessario per consentire un efficace controllo del rispetto delle disposizioni sui tempi di guida e i periodi di riposo, di cui al regolamento (CE) n. 561/2006, da parte dei conducenti e delle imprese.
Articolo 1
- Il presente regolamento stabilisce i periodi massimi entro i quali i dati pertinenti devono essere trasferiti dall’unità elettronica di bordo e dalla carta del conducente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 561/2006.
- Ai fini del presente regolamento si intende per «dati pertinenti» tutti i dati registrati dal tachigrafo digitale oltre ai dati dettagliati relativi alla velocità.
- Il periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati pertinenti non deve superare:
- a) 90 giorni per i dati trasferiti dall’unità elettronica di bordo;
- b) 28 giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente.
- I dati pertinenti devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
QUINDI NON CAMBIA IL PERIODO MASSIMO CONSENTITO PER LO SCARICO DATI DELLA CARTA CONDUCENTE CHE RIMANE OGNI 28 GIORNI.
PER QUALE MOTIVO SONO STATE CREATE LE NUOVE CARTE TACHIGRAFICHE GEN2 V2 A PARTIRE DA FINE LUGLIO 2023?
Tutti i veicoli immatricolati dal 21 agosto 2023 come prevede il REGOLAMENTO 1228 DEL 2021 devono essere dotati di nuovo tachigrafo GEN2 V2 che introduce nuovi parametri cd elementi che vengono registrati nella memoria di massa del tachigrafo (unità di bordo) e sulle carte dei conducenti per permettere alle autorità di controllo di contrastare il cabotaggio irregolare in trasporti internazionali.
Devono essere dichiarate tutte le operazioni di carico e scarico e durante queste operazioni vengono registrate delle posizioni autenticate del conducente (latitudine e longitudine) oltre alle posizioni di inizio e fine viaggio (ad ogni inserimento ed estrazione carta vengono registrate le coordinate) , ogni 3 ore cumulative di viaggio vengono registrate le posizioni autenticate e ad ogni passagio di confine con le coordinate autenticate ed il codice nazione che le definiscono.
In considerazioni di queste novità anche perché definito nel REGOLAMENTO 1228/2021 sono state introdotte le nuove carte tachigrafiche GEN2 V2.
Questo è quanto pubblicato nel sito della metrologia legale in merito alle nuove carte tachigrafiche:
Il regolamento esecutivo UE 2021/1228 – applicabile dal 21 agosto 2023 – ha disciplinato i Tachigrafi e le Carte Tachigrafiche intelligenti nella nuova versione 2 della seconda generazione e con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in IItaly n. 433 del 13 luglio 2023 sono state omologate le Carte Italiane G2V2, contraddistinte con il nuovo codice E3 1004.
La personalizzazione e distribuzione delle nuove Carte Tachigrafiche è già stata avviata in linea con i tempi previsti dalla normativa; non si prevede alcun impatto per gli utenti nell’utilizzo delle nuove carte, in quanto compatibili con tutte le generazioni di tachigrafo.
Le caratteristiche salienti delle nuove Carte tachigrafiche G2V2 sono:
- aumento della capacità di memoria;
- funzionalità maggiormente evolute di geolocalizzazione, attraverso l’interazione Tachigrafo – sistema satellite Galileo;
- piena compatibilità con tutte le versioni precedenti di tachigrafo di prima e seconda generazione.
Questa è l’introduzione del nuovo REG. 2021/1228
INTRODUZIONE
Il presente allegato reca i requisiti degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche di seconda generazione.
A decorrere dal 15 giugno 2019 sui veicoli immatricolati per la prima volta nell’Unione si montano gli apparecchi di controllo di seconda generazione e sono rilasciate le carte tachigrafiche di seconda generazione.
Affinché il sistema tachigrafico di seconda generazione possa essere implementato senza intoppi, le carte tachigrafiche di seconda generazione sono state progettate per essere utilizzate anche nelle unità elettroniche di bordo di prima generazione costruite conformemente all’allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85.
Analogamente, le carte tachigrafiche di prima generazione possono essere utilizzate nelle unità elettroniche di bordo di seconda generazione. Le unità elettroniche di bordo di seconda generazione possono tuttavia essere tarate utilizzando solo le carte dell’officina di seconda generazione.
I requisiti relativi all’interoperabilità tra i sistemi tachigrafici di prima e seconda generazione sono specificati nel presente allegato. A tal proposito l’appendice 15 contiene ulteriori dettagli sulla gestione della coesistenza di entrambe le generazioni.
Inoltre, poiché sono state implementate nuove funzioni, quali l’uso del servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione di Galileo (Galileo Open Service Navigation Message Authentication), il rilevamento degli attraversamenti di frontiera e l’immissione delle operazioni di carico e scarico, e vi è l’esigenza di aumentare la capacità della carta del conducente a 56 giorni di attività del conducente, il presente regolamento introduce i requisiti tecnici per la seconda versione dell’apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche di seconda generazione.”;
“Appendice 15
MIGRAZIONE: GESTIONE DELLA COESISTENZA DI DIVERSE GENERAZIONI E VERSIONI DI APPARECCHIATURE”;
“2.DISPOSIZIONI GENERALI
2.1.
Panoramica della transizione
L’introduzione del presente allegato fornisce una panoramica della transizione tra i sistemi tachigrafici di prima e seconda generazione e dell’introduzione della seconda versione dell’apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche di seconda generazione.
Oltre alle disposizioni della presente introduzione, si possono ricordare le seguenti informazioni:
— i sensori di movimento di prima generazione non sono interoperabili con nessuna versione delle unità elettroniche di bordo di seconda generazione;
— solo i sensori di movimento di seconda generazione possono essere montati su veicoli muniti di qualsiasi versione delle unità elettroniche di bordo di seconda generazione;
— l’apparecchiatura per il trasferimento e la taratura dei dati deve essere compatibile con entrambe le generazioni o versioni dell’apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche.
2.2.
Interoperabilità tra la VU e le carte
Resta inteso che le carte tachigrafiche di prima generazione sono interoperabili con le unità elettroniche di bordo di prima generazione (conformemente all’allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85), mentre qualsiasi versione delle carte tachigrafiche di seconda generazione è interoperabile con qualsiasi versione delle unità elettroniche di bordo di seconda generazione (conformemente all’allegato IC del presente regolamento). Si applicano inoltre i seguenti requisiti.MIG_001 | Fatta eccezione per quanto previsto dai requisiti MIG_004 e MIG_005, le carte tachigrafiche di prima generazione possono continuare a essere utilizzate in qualsiasi versione delle unità elettroniche di bordo di seconda generazione fino alla scadenza della loro validità. I titolari possono tuttavia chiedere la sostituzione di tali carte con carte tachigrafiche di seconda generazione non appena queste ultime sono disponibili. |
MIG_002 | Qualsiasi versione delle unità elettroniche di bordo di seconda generazione deve essere in grado di utilizzare qualsiasi carta del conducente, di controllo o dell’azienda di prima generazione inserita che sia valida. |
MIG_003 | Questa capacità può essere soppressa definitivamente in tali unità elettroniche di bordo dalle officine in modo che le carte tachigrafiche di prima generazione non siano più accettate. Tuttavia ciò sarà possibile solo dopo che la Commissione europea avrà avviato una procedura per richiedere alle officine di compiere tale azione, ad esempio durante l’ispezione periodica del tachigrafo. |
MIG_004 | Le unità elettroniche di bordo di seconda generazione devono poter utilizzare esclusivamente le carte dell’officina di seconda generazione. |
MIG_005 | Per determinare il modo di funzionamento, qualsiasi versione delle unità elettroniche di bordo di seconda generazione deve tenere in considerazione solo i tipi di carte valide inserite, indipendentemente dalla generazione o versione di queste ultime. |
MIG_006 | Qualsiasi versione di carta tachigrafica di seconda generazione valida deve poter essere utilizzata nelle unità elettroniche di bordo di prima generazione esattamente nello stesso modo di una carta tachigrafica di prima generazione dello stesso tipo. |
CHI E PER QUALE MOTIVO DOVREBBE RICHIEDERE LA NUOVA CARTA CONDUCENTE GEN2 V2?
FACCIO TRASPORTO INTERNAZIONALE CON VEICOLO GIA’ DOTATO DI TACHIGRAFO GEN2 V2 (VERSIONE 4.1) ED HO UN USO INTENSIVO DELLE NUOVE FUNZIONI INTRODOTTE CIOE’:
- ATTRAVERSAMENTO DI FRONTIERA MOLTO FREQUENTE
- DICHIARAZIONE DEL TIPO DI OPERAZIONE CARICO O SCARICO O CARICO E SCARICO SIMULTANEO
- FACCIO NUMEROSI INSERIMENTI ED ESTRAZIONI CARTA DURANTE LA GIORNATA
In queste condizioni molto particolari lo spazio di memoria della carta potrebbe non essere sufficiente a quanto previsto dalla normativa vigente cioè i 56 giorni ma una corretta gestione dello scarico dei dati che per chi lo effettua ogni massimo 28 giorni e con frequenza ravvicinata, non determina la perdita dei dati che comunque devono essere archiviati per 1 anno.
CHI NON HA SENSO CHE RICHIEDA LA NUOVA CARTA TACHIGRAFICA?
- IL CONDUCENTE CHE UTILIZZA ANCORA SOLO TACHIGRAFI DIGITALI GEN1
ATTENZIONE SE DECIDO DI SOSTITUIRE LA MIA CARTA TACHIGRAFICA QUAL’E’ LA COSA IMPORTANTE DA FARE ?
AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA NUOVA CARTA TACHIGRAFICA MI VERRA’ RICHIESTO DI CONSEGNARE LA MIA VECCHIA CARTA PERCHE’ ANCORA VALIDA PER CUI PROCEDO A FARE UN ULTIMO SCARICO ALTRIMENTI MI MANCHERANNO DEI DATI RIFERITI AL PERIODO FINO ALL’ULTIMO SCARICO EFFETTUATO.
SE NON HO LA POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE LO SCARICO MANUALMENTE AVVISERO’ IL GESTORE DELLO SCARICO AUTOMATICO E SEGUIRO’ LE INDICAZIONI DATE.
NOTA BENE
ATTUALMENTE I DATI IN NOSTRO POSSESSO CONFERMANO LA CAPACITA’ DI MEMORIA DELLE VECCHIE CARTE TACHIGRAFICHE TALI DA CONSENTIRE DI VISUALIZZARE LE ATTIVITA’ DI BEN OLTRE I 56 GIORNI NECESSARI AI CONTROLLO A PARTIRE DAL 31/12/2024 PER CUI RITENIAMO NON CI SIA LA NECSSITA’ IMMINENTE DI SOSTITUZIONE.
QUINDI DIAMO I NUMERI ANCHE NOI
56 giorni sono quelli precedenti al controllo su strada entro cui l’autorità può contestare eventuali infrazioni su tempi di guida e riposo/lavoro a partire dal 31 dicembre 2024.
28 giorni sono il periodo massimo entro cui fare lo scarico dei dati della carta conducente.
DI SEGUITO L’ARTICOLO IN FORMATO PDF