A norma del regolamento (UE) n. 165/2014, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a trasmettere ogni anno alla Commissione, se possibile elettronicamente, le liste degli installatori e delle officine autorizzati a effettuare installazioni, controlli, ispezioni e riparazioni dei tachigrafi, e delle carte loro rilasciate. A norma del presente regolamento, la Commissione è tenuta a pubblicare tali liste sul suo sito Internet.
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Il fatto che le carte dell’officina siano valide per un anno, unitamente al fatto che la comunicazione degli Stati membri alla Commissione fornisce solo un’istantanea delle officine autorizzate e delle carte valide loro rilasciate, determina una situazione per cui nel corso dell’anno successivo una percentuale sempre maggiore delle carte dell’officina pubblicate sul sito Internet della Commissione non è più valida. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a pubblicare tali informazioni su un sito Internet accessibile al pubblico e ad aggiornarle costantemente
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